IL PRETORE
    Esaminati gli atti del proc. n. 27493/1992 r.g. pretura  a  carico
 di   Caramellino  Emilio,  Maggi  Riccardo,  Colombo  Luigi,  nato  a
 Moncalieri l'11 febbraio 1954 il primo, a Torino il 2 gennaio 1959 il
 secondo, a Bareggio (Milano) il 6 gennaio 1924 il terzo, residente in
 Govone (Cuneo) fraz. San Pietro Croceo 45 il primo, in Moncalieri via
 Villastellana n. 25/7 il secondo, in Bareggio (Milano),  via  Madonna
 Pellegrina,   186,   il   terzo,   solleva   d'ufficio  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5  della  legge  n.  81/1987  e
 conseguentemente  dell'art.  72,  primo  e  secondo comma del r.d. n.
 12/1941 (come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. n.  449/1988,  nella
 parte   in   cui  prevede  che  le  funzioni  di  pubblico  ministero
 nell'udienza dibattimentale  pretorile  possano  essere  svolte,  per
 delega specifica e nominativa del procuratore della Repubblica presso
 la  pretura,  da  vice procuratori onorari), in relazione all'art. 76
 della Costituzione.
    La questione e' rilevante in quanto per  l'udienza  dibattimentale
 del 14 gennaio 1993 il sostituto procuratore generale presso la corte
 d'appello di Torino (in sede di avocazione ex art. 412 del c.p.p.) ha
 delegato  nominativamente  il  dott.  Ezio  Basso  (vice  procuratore
 onorario)  ed e' di tutta evidenza che la possibilita' di svolgimento
 dell'udienza stessa dipende dalla legittimita' o  meno  dell'istituto
 preso  in  considerazione  (delega  a  vice procuratori onorari delle
 funzioni   di   pubblico   ministero   nell'udienza    dibattimentale
 pretorile),  che incide sulla regolarita' della costituzione del p.m.
 (artt. 51, secondo comma, del c.p.p., 74, secondo comma, 70, primo  e
 quarto  comma,  72, primo e secondo comma, del r.d. n. 12/1941 e 484,
 primo comma del c.p.p.).
    La questione poi pare non manifestamente infondata.
    Infatti  l'art.  5  della  legge  n.  81/1987  stabilisce che: "Il
 Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le  norme  necessarie
 per  l'adeguamento  dell'ordinamento  giudiziario  al  nuovo processo
 penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.". Sulla base di
 detta delega si e' giunti all'emanazione del d.P.R. n.  449/1988,  il
 cui art. 22 ha sostituito l'art. 72 del r.d. n. 12/1941.
    Non e' chi non veda come nell'enunciato dell'art. 5 della legge n.
 81/1987  non  vi sia traccia di quei principi e criteri direttivi che
 l'art.  76  della  Costituzione  pone  come  condizione  fondamentale
 (insieme  ad altre) di una legittima delega al Governo dell'esercizio
 della funzione legislativa.
    Tale problema e' stato ben presente  al  legislatore  delegato  il
 quale,  nella  "Relazione  al  progetto  preliminare  delle norme per
 l'adegamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed
 a quello a  carico  degli  imputati  minorenni",  ha  osservato  che:
 "all'art.  5  della  legge n. 81/1987 viene prevista la delega per le
 modifiche all'ordinamento giudiziario, ma non sono espressi  principi
 e  criteri  direttivi.", mentre nella "Relazione al testo definitivo"
 delle medesime norme ha espresso lo stesso concetto, seppur  in  modo
 meno  esplicito,  osservando  che:  "La  legge-delega  del  1974  non
 prevedeva  ..  alcuna  direttiva  per  la  riforma   dell'ordinamento
 giudiziario.  Ma anche la legge-delega n. 81 del 1987, e' stata assai
 parca nel fornire direttive esplicite, essendosi limitata,  nell'art.
 5,  a  concedere  delega,  relativamente  alle  norme  necessarie per
 l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo  processo  penale
 ed a quello a carico di imputati minorenni".
    Il  legislatore  delegato, tuttavia, ha ritenuto di poter superare
 il problema ricavando indicazioni dai principi  e  criteri  enunciati
 negli  art.  2  e  3  della  legge n. 81/1987, concernenti le deleghe
 aventi ad oggetto il codice di procedura penale e la normativa per il
 processo a carico di imputati minorenni.
    Ritiene il pretore che tale soluzione non sia corretta.
    La  legge  n.  81/1987  (nonostante  la  sua epigrafe) contiene in
 realta' varie  deleghe,  aventi  oggetti  diversi  (nuovo  codice  di
 procedura  penale,  processo  a  carico  di imputati minorenni, norme
 necessarie ad adeguare l'ordinamento giudiziario  al  nuovo  processo
 penale  ed  a  quello  a  carico  degli  imputati minorenni, norme di
 attuazione, di coordinamento e transitorie).
    Ora stante, la formulazione dell'art. 76  della  Costituzione,  in
 ogni  delega oltre all'oggetto devono essere determinati i principi e
 criteri direttivi.
    E' da  ritenersi  che  detta  determinazione  possa  avvenire  sia
 mediante espressa elencazione (come e' avvenuto nell'art. 2 e, quanto
 ai  criteri,  anche  nell'art. 3 della legge n. 81/1987) sia mediante
 l'espresso richiamo  a  principi  e  criteri  rinvenibili  altrove  e
 relativi  ad  oggetto diverso ma attinente e compatibile (e, infatti,
 nell'art. 3 della legge n. 81/1987 da un lato  vengono  espressamente
 elencati  i  criteri  e  dall'altro vengono, ma ancora espressamente,
 richiamati i principi generali del nuovo processo penale).
    Non sembra invece conforme all'art. 76 della Costituzione  che  il
 richiamo,  non  esplicitato dal legislatore delegante, sia dedotto in
 via interpretativa dal legisaltore delegato, sia perche' dall'art. 76
 della Costituzione si desume che principi e  criteri  direttivi,  pur
 introducibili  anche solo per relationem, devono formare il contenuto
 di una espressa manifestazione di volonta' del legislatore delegante,
 sia perche', in assenza di tale espressa manifestazione di  volonta',
 il  ricorso  allo  strumento  interpretativo  (per  la  intrinseca ed
 insuperabile discrezionalita' di ogni atto  di  interpretazione)  non
 assicura  il  carattere  di determinatezza che i principi e i criteri
 devono rivestire alla luce dell'art. 76 della Costituzione.
    Nel caso specifico  se  il  legislatore  delegante  avesse  voluto
 richiamare,  per  le parti in qualche modo incidenti sull'ordinamento
 giudiziario, i principi e criteri di cui all'art. 2  della  legge  n.
 81/1987  lo  avrebbe  fatto  espressamente  (come in realta' ha fatto
 nell'art. 3 della medesima legge).
    Cio' premesso, ritiene questo Pretore che l'art. 5 della legge  n.
 81/1987  non  contenga  ne'  l'espressa  elencazione  dei  principi e
 criteri  direttivi  in  materia   di   adeguamento   dell'ordinamento
 giudiziario  al  nuovo  processo  penale  ne'  l'espresso richiamo ai
 principi  e  criteri   direttivi,   rilevanti   in   detta   materia,
 eventualmente  rinvenibili  nella  delega  alla  emanazione del nuovo
 codice di procedura penale, e che quindi  la  norma  considerata  sia
 costituzionalmente  illegittima  per  contrasto  con  l'art. 76 della
 Costituzione.
    Da cio' non puo' che discendere  l'illegittimita'  costituzionale,
 sempre   per  contrasto  con  l'art.  76  della  Costituzione,  anche
 dell'art. 72, primo  e  secondo  comma,  del  r.d.  n.  12/1941  come
 sostituito  dall'art.  22  del d.P.R. n. 449/1988, nella parte in cui
 prevede  che  le  funzioni   di   pubblico   ministero   nell'udienza
 dibattimentale  pretorile possano essere svolte, per delega specifica
 e nominativa del Procuratore della Repubblica presso la  pretura,  da
 vice procuratori onorari.
    Cio'  in quanto il d.P.R. n. 449/1988, essendo stato emanato sulla
 base della delega costituzionalmente illegittima (per i motivi  sopra
 indicati) contenuta nell'art. 5 della legge n. 81/1987, risulta privo
 del  necessario  presupposto di validita'. E' infatti pacifico che la
 legittimita' della legge delegata e' subordinata a quella della legge
 di delegazione.